Statuto dell’associazione ATIF
Titolo I – COSTITUZIONE
Articolo 1
E’ costituita l’associazione, intesa a promuovere ed applicare l’etica professionale tra le imprese di onoranze funebri, che assume la denominazione di Associazione Torinese Imprese Funebri – A.T.I.F.
L’associazione non ha carattere politico né partitico ed è aconfessionale.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Torino.
Articolo 3
L’Associazione ha durata a tempo illimitato.
Articolo 4
L’Associazione ha i seguenti scopi:
- tutelare gli interessi legittimi degli associati, rappresentandoli in ogni sede;
- analizzare e promuovere le migliori soluzioni possibili relative alla gestione e alle tematiche specifiche del settore;
- promuovere valide attività per la qualificazione e selezione delle Imprese di Pompe Funebri e lo sviluppo, l’applicazione e la tutela dell’etica professionale per le Imprese medesime, compresa la formazione professionale del personale addetto, la promozione e la gestione dei corsi stessi;
- segnalare alle autorità competenti i casi particolari che comunque possano nuocere alla serietà professionale ed al prestigio delle Imprese associate;
- svolgere attività diretta ad ottenere l’integrale applicazione ed osservanza dei regolamenti in materia sanitaria, di polizia mortuaria, dei contratti di lavoro del personale addetto, le norme in materia di sicurezza, e più in generale tutte le normative applicabili al settore;
- promuovere tutte le iniziative che saranno ritenute più opportune per la realizzazione degli scopi associativi e, in particolare, collaborare con le Autorità competenti per la maggior funzionalità del servizio ed a garanzia degli interessi della popolazione meno abbiente;
- tutelare comunque i cittadini, promuovendo valide iniziative atte a dirimere eventuali divergenze tra clienti e Imprese, ove del caso anche con deliberazione specifica;
- promuovere altresì ogni iniziativa diretta a costituire ed ottenere il riconoscimento dell’albo professionale;
- aderire a quegli organismi che abbiano scopi similari o di rappresentatività in campo regionale o nazionale;
- assicurare l’esatta informazione legale, fiscale ed amministrativa ai propri associati anche a mezzo di professionisti convenzionati.
Titolo II – ASSOCIATI E PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 5
Sono ammesse a far parte dell’Associazione in qualità di associati, le imprese comunque denominate, che svolgono attività di onoranze funebri e godono di buona moralità e reputazione professionale.
Sono, inoltre, ammesse a far parte dell’Associazione in qualità di associati, le imprese che operino nel settore funerario e che forniscono beni e/o servizi alle imprese di onoranze funebri stesse.
Per essere ammesse le imprese dovranno inoltrare domanda ed allegare alla medesima autocertificazione attestante l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per l’esercizio dell’impresa,iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A.A. competente dal quale risulti l’indicazione del titolare o dei loro rappresentanti legali e che le imprese stesse operano come imprenditori in Torino.
Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è comunque insindacabile.
L’iscrizione all’Associazione vale per tre anni e s’intende tacitamente rinnovata per uguale periodo,salvo recesso dell’associato che dovrà essere comunicato all’Associazione a mezzo lettera raccomandata, almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio in corso, computabile dal primo gennaio dell’anno di ammissione o di rinnovazione dell’iscrizione.
Ogni variazione della ragione sociale delle Imprese associate deve essere notificata all’Associazione entro trenta giorni.
Gli associati si impegnano alla stretta osservanza del presente statuto e a svolgere attività idonea al perseguimento degli scopi associativi.